La legge 20/11 n. 29 della Sicilia "in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche", che in particolare definisce le "aree non idonee all'installazione di impianti eolici", è stata quindi pubblicata.
Nel testo viene indicato come, in seguito a decreto del Presidente della Regione, vengano definite "le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW", facendo particolare attenzione a quelle zone che "presentano vulnerabilità ambientali; caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico; individuate come beni paesaggistici; di particolare pregio ambientale; di pregio agricolo; sottoposte a vincolo paesaggistico, archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta".
Nell'allegato 3 del paragrafo 17, viene precisato come questa legge non vuole assolutamente minare o ostacolare l'installazione di nuovi impianti eolici, ma vuole invece rendere più chiaro e definito l'orientamento da seguire per localizzare l'area maggiormente idonea. Le grandi polemiche montate da questa legge, di cui si fa riferimento a inizio articolo, si concentrano tutte sul fatto che sostanzialmente l'80% dell'isola risulterebbe non idoneo.
La pubblicazione della legge rimane, intanto, un dato di fatto. Continueremo a seguire la vicenza con attenzione, dato che ci interessa da vicino.
Qui il testo della legge
(rielaborazione da fonte: www.qualenergia.it)