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Legge Stabilità 2016: ecco il punto su efficienza energetica e rinnovabili.

La Legge di Stabilità 2016 è stata definitivamente approvata dal Senato. In essa sono presenti parecchi riferimenti al mondo dell'energia, nella fattispecie sono diverse le misure che riguardano l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. Vediamo assieme quali punti sono interessanti in tale ambito.

L'Ecobonus al 65% è stato confermato, prorogato fino al 31 dicembre 2016. Insieme a lui, sono state confermate anche le detrazioni al 50% per le ristrutturazioni edilizie e tutta una serie di interventi tra cui l'installazione di fotovoltaico e sistemi di accumulo. L'Ecobonus 65% ricoprirà adesso anche le spese attribuibili agli interventi di domotica, ovvero l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative. Potranno usufruirne anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2016 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica è prevista una detrazione dall'IRPEF per il compratore del 50% dell'IVA pagata. Gli edifici ad alta efficienza energetica sono quelli che occupano le classi A e B

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh/anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, verranno considerate produttive di reddito agrario. Superati i limiti sopra elencati, verrà preso in considerazione il coefficiente di redditività del 25%.

Infine, si dispone che l’art. 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 504/1995 - che esenta dall’accisa l’energia elettrica da impianti a rinnovabili >20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni - si applica anche all’energia consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’art. 4, comma 1, n. 8), legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’ENEL) in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

(fonte QualEnergia.it)