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Detrazioni fiscali 110% per efficienza, fotovoltaico e antisismica - 31 dicembre 2022

Superbonus

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio conosciuto come "decreto Rilancio"ha introdotto il cosiddetto "superbonus", consistente nella possibilità di detrarre il 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per una serie di interventi:


• isolamento termico superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio;

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;

• interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. 


Attenzione: la nuova percentuale del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico che oggi beneficiano del 50/65% (infissi, schermature solari, ec..), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad una delle 3 categorie di interventi sopra elencati.

Per poter accedere al superbonus, gli interventi devono assicurare complessivamente il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio o, qualora non fosse possibile, il raggiungimento di una classe energetica più alta.

Il nuovo superbonus al 110% si applica anche all'installazione di:

• impianti fotovoltaici connessi alla rete e alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;

• infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Analogamente all'ecobonus, anche gli interventi antisismici che beneficiano del cosiddetto "sismabonus" vedono la percentuale detraibile salire al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il superbonus del 110% si applica anche alle spese sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti dalle comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali o di condomini.

L'introduzione del superbonus è stata accompagnata anche da un'altra novità, consistente nella possibilità di optare - al posto dell'utilizzo diretto della detrazione - alternativamente per:

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

fonte: rielaborazione da nextville.it

  • Per ogni punto percentuale in più di elettricità da rinnovabili il suo prezzo diminuisce di 2 €/MWh (Terna)